Fonte AdnKronos 07 aprile 2021 | 10.20
Secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio, gli effetti partono dalla presentazione della domanda e non dalla sua accettazione.
La decorrenza della rottamazione delle cartelle scatta nel momento in cui il contribuente presenta la domanda di adesione e non quando viene a sapere dall’agente della riscossione che la sua richiesta è stata accettata.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio con una sentenza relativa alla prima rottamazione introdotta dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 Questo significa, si legge sul sito della leggepertutti.it, che tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda, comprese quelle che servono a estinguere l’ipoteca sull’immobile, vanno rimborsate o computate nei pagamenti per completare la definizione agevolata.
La Ctr del Lazio è stata chiamata in causa da un contribuente che si era trovato in un caso simile: l’agente della
riscossione non gli aveva riconosciuto i soldi versati subito dopo la presentazione della domanda per estinguere l’ipoteca che era stata iscritta come conseguenza del suo debito con il Fisco. L’istanza di accesso alla rottamazione mirava a stralciare la parte relativa alle sanzioni e agli interessi di mora sulle cartelle.
Secondo la Commissione tributaria, lo spirito del decreto è quello di “ricondurre le conseguenze della rottamazione esclusivamente alla presentazione dell’istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche – più o meno celeri – della stessa”.
Proprio questo principio – continua la sentenza della Commissione tributaria regionale – conferma gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione come, ad esempio, l’impossibilità per il concessionario di avviare nuove azioni esecutive o di iscrivere ulteriori fermi amministrativi e ipoteche, così come di proseguire quelle avviate che non siano già in una fase avanzata.
E ancora: la Ctr ricorda che il decreto legge riguardante la rottamazione non cita in modo assoluto gli importi pagati dal contribuente prima dell’ammissione, ma si limita ad sostenere che “restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate anteriormente alla definizione, e non c’è dubbio che per quest’ultima debba intendersi la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata, e non anche la successiva comunicazione di ammissione da parte del concessionario”.