Fonte AdnKronos 21/10/2020 17:14
Stop ai pagamenti delle cartelle, agli avvisi, alle notifiche e ai pignoramenti fino al 31 dicembre 2020. L’Agenzia delle entrate e riscossione annuncia la pubblicazione delle Faq (risposte alle domande più frequenti), sulla proroga della sospensione degli adempimenti fiscali, prevista con il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale’, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale.
Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto legge agosto, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata.
Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI – Stop fino alla fine dell’anno al versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI – Boccati, fino al 31 dicembre, anche le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto rilancio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE – Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (rottamazione-ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE – Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO – Il nuovo decreto legge non è intervenuto sui termini di scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Resta pertanto confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.