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Covid19 / #FASE2: NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE SULL’OBBLIGO DELLA MASCHERINA

La normativa della Regione Piemonte

In questa pagina sono raccolti i I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dalla Regione Piemonte in seguito all’emergenza sanitaria internazionale.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 – 27 maggio 2020

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza n. 64 del 27 maggio, che prevede da venerdì 29 maggio fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno, salvo diverse regolamentazioni dei Sindaci relative al proprio territorio comunale:

l’obbligo di usare la mascherina in tutti i luoghi pubblici all’aperto del territorio regionale, ma solo all’interno dei centri abitati e nelle aree commerciali.L’obbligo non sarà valido per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Non sarà, inoltre, obbligatorio indossare la mascherina mentre si pratica attività sportiva e motoria.
Per quanto riguarda, invece, le attività di ristorazione continuano a essere valide negli esercizi pubblici di somministrazione alimenti le prescrizioni previste dalle linee guida del Protocollo nazionale siglato tra Regioni e Governo. Pertanto l’uso della mascherina non è obbligatorio per chi siede ai tavoli di un locale, sia all’interno che all’esterno nei dehors.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza n. 63 che introduce:

  • l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree di pertinenza dei centri commerciali (ad esempio parcheggi e aree gioco)
  • dispone la chiusura degli esercizi di ristorazione e somministrazione alimenti massimo all’una di notte, lasciando ai sindaci la possibilità di introdurre maggiori restrizioni o particolari modalità di somministrazione (come fatto dal Comune di Torino) qualora ne riscontrassero l’esigenza per evitare assembramenti.

Il provvedimento sarà valido dal 23 maggio al 14 giugno 2020.
Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio

Firmata l’ordinanza n. 58 per le riaperture in Piemonte.
Il contenuto del provvedimento è del tutto analogo a quello firmato e pubblicato con ordinanza n. 57 del 17 maggio, ad eccezione dei 3 punti che sono stati modificatiin seguito alle segnalazioni pervenute dalle Prefetture e dai Comuni:

  • Punto 5) il divieto di ogni forma di assembramento viene adeguato al disposto del DPCM 17 maggio 2020;
  • Punto 12) vengono allineate le date in merito alla possibilità di effettuazione del servizio di asporto;
  • Punto 28) viene adeguata al disposto del DPCM 17 maggio la parte relativa alle attività sportive.Il provvedimento sarà validofino al 24 maggio 2020. Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagioda Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio

L’ordinanza n. 57 per le riaperture in Piemonte. Il provvedimento sarà valido fino al 24 maggio 2020.
Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio

Sulla base del DPCM 26 aprile 2020, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza regionale n. 50, che disciplina, tra le varie misure, anche l’obbligo di mascherine in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico (trasporti inclusi), il blocco delle slot machines, la cura dei cavalli, la toelettaturadegli animali, lo spostamento verso le seconde case.
Ordinanza valida dal 4 al 17 maggio.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 49 – 30 aprile 2020

Con la firma dell’ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020, l’attività di ristorazione da asporto sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio.
Ordinanza valida dal 4 al 17 maggio.

Nota 20 Aprile

Con una nota ai Sindaci dei Comuni piemontesi, l’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio, ha sottolineato che “che l’intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli – tra i quali rientrano sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti etc. – sia espressamente ricompresa nell’ambito delle attività consentite”.

Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 47 – 20 aprile 2020:

Chiusure esercizi commerciali del 25 aprile e 1 maggio, consegne a domicilio e orti privati e urbani
Firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio una ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 1°maggio, ad eccezione di farmacieparafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.
Aperte anche edicolebenzinai, oltre alle aree di servizio sulla rete autostradale.
Restano consentite, inoltre, le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza.


Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 43 – 13 aprile 2020

Il Piemonte prosegue fino al 3 maggio con la linea del rigore.
Il presidente Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza con la quale la Regione Piemonte prosegue con la linea del rigore per il contenimento del Coronavirus:

  • tutte le regole in vigore in questo momento saranno prorogate fino al 3 maggio
  • pertanto restano chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia
  • resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche

L’ordinanza contiene anche una serie di raccomandazioni:

  • MASCHERINE: accedere provvisti di mascherine nelle attività commerciali al chiuso e all’aperto (mercati) e su tutti i mezzi del trasporto pubblico anche non di linea;
  • RILEVAZIONE TEMPERATURA: rilevazione sistematica della temperatura corporea ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro;
  • ACCESSO PRIORITARIO: le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio-sanitari, membri delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, della Protezione civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento;
  • INDICAZIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE: presso le attività produttive massimo utilizzo del lavoro agile, incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti e degli altri strumenti della contrattazione collettiva, sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro, limitazione degli spostamenti all’interno e contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
  • INDICAZIONI PER COLF: per quanto riguarda le colf, si fa presente che le “esigenze comprovate e indifferibili” si intendono riconosciute, a mero titolo esemplificativo, a chi presta servizio presso operatori sanitari, personale comunque coinvolto nella gestione dell’emergenza, persone anziane o autosufficienti con malattie croniche, o in situazione di fragilità che hanno difficoltà a adempiere agli acquisti di generi essenziali ed alle attività di igienizzazione dell’abitazione.
  • ATTIVITÀ MOTORIA, LUDICA O RICREATIVA: consentita entro i 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione relativa alla propria residenza o domicilio.

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